Art. 2.

      1. Il Governo della Repubblica italiana promuove la costituzione di apposite commissioni bicamerali tecniche, composte in modo paritetico da esperti dei rispettivi Paesi, al fine di esaminare e definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in materia di scambi culturali e di istruzione tra la Repubblica italiana e i Paesi dell'America Meridionale. La costituzione di tali commissioni bilaterali è comunque prevista in occasione della conclusione di nuovi accordi.